Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “FILIPPO SMALDONE”

(C.F. 93241950729)

 

ART. 1- COSTITUZIONE

L’Associazione di Promozione Sociale “Filippo SMALDONE” più avanti chiamata per brevità associazione, con sede in San Cesario di Lecce, alla via Lecce n° 36, costituita ai sensi e per gli effetti del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successivi regolamenti, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

Viene espressamente previsto che il presente Statuto entrerà in vigore a seguito del perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dallo Statuto precedentemente approvato in data 15 novembre 2012 e la conseguente iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

Inoltre, soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore - Settore APS, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione “FILIPPO SMALDONE APS” anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

 

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello Statuto. In caso di iscrizione in pubblici registri, la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

L’associazione ha sedi operative In Italia e all’Estero ed in particolare in tutti gli Istituti della Congregazione Suore Salesiane dei Sacri Cuori
I Contenuti e la struttura dell’Organizzazione sono democratici.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

 

ART. 2 - PRINCIPI E FINALITÀ SOCIALI

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è, altresì, caratterizzata dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dalle pari opportunità di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizione economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

I principi che regolano l’attività dell’Associazione di Promozione Sociale “Filippo Smaldone” sono:

Promuovere, formare e inserire la fascia giovane nel contesto culturale, sociale, economico, lavorativo dei territori in cui opera l’associazione;
Evitare la dispersione scolastica e i fenomeni di emarginazione sociale, promuovendone il successo personale e il conseguente inserimento sociale e lavorativo;
Favorire i processi formativi per una cittadinanza attiva, responsabile, democratica e inclusiva;
Difendere il valore della vita in tutte le fasce di età e in ogni condizione esistenziale (l’anzianità; la disabilità; la povertà sociale, emarginazione razziale e culturale, ecc.);
Sviluppare il rapporto uomo-ambiente, salute-alimentazione e vita-clima favorendone la crescita eco-socio-sostenibile.

L'Associazione intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
interventi di tutela e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico presente nelle regioni in cui opera l’associazione;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
Interventi di promozione del valore della solidarietà ed organizzazione di progetti di beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

 

A tal fine, l’associazione realizza:

Corsi di formazione professionale ed in particolare la realizzazione di percorsi lifelong learning ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. Inoltre nell’ambito della formazione superiore l’Organizzazione programma interventi formativi, corsali o individualizzati, destinati anche a persone dell’area svantaggio e finalizzati all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro degli stessi;
Corsi di istruzione e formazione per giovani fino ai 18 anni nell’ambito dei percorsi triennali di leFP;
Corsi di linguaggio alternativo favorendo le pari-opportunità di comunicazione (bilinguismo, lis, ecc);
Corsi di comunicazione attraverso i vari linguaggi (artistico, teatrale, cinematografico, turistico, grafico, ecc);
Incontri, attività culturali, percorsi formativi, attività laboratoriali finalizzati ad un comportamento pro-attivo di una cittadinanza responsabile, democratica solidale e inclusiva.
Progetti per la difesa del valore della vita contro le minacce del bullismo, delle minoranze sociali, razziali e culturali in una visione bioetica-cristiana dell’uomo;
Progetti di animazione culturale verso i minori, giovani ed anziani;
Progetti di sostegno scolastico ed extrascolastico verso i minori e i giovani anche rivolti ai portatori di handicap sensoriali e non.
Informazione e sensibilizzazione della pratiche riabilitative dei portatori handicap  sensoriali e non.

 

            L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale       individuate purché assumano carattere strumentale e secondario, nel rispetto di          quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.        L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà    svolgere è il Consiglio Direttivo con apposita delibera.

            Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione potrà:

            - richiedere contributi e finanziamenti ad Enti pubblici e privati;

            - ricevere donazioni o erogazioni da aziende e privati cittadini;

            - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di          natura commerciale.

 

 ART. 3 – SOCI E ADERENTI

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, sottoscrivendolo, e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, mossi da spirito di solidarietà.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’associazione.
Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei seguenti casi:

dimissioni;
mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
decesso;
espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

 

 

ART.4 –.STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei soci. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purchè non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie attività. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 5% del numero degli associati.
L’organizzazione in alcuni casi, ben motivati può, avvalersi anche dell’apporto professionale di alcuni soci, per attività non inerenti la quotidiana amministrazione.

ART. 5– ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

L’Assemblea Generale degli iscritti;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente e il VicePresidente;
Il Segretario;
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio Arbitrale

 

ART. 6 - L’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile .

L’assemblea generale è presieduta dal presidente ed è convocata dallo stesso, almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data, l’ora e il luogo di convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
eleggere e revocare, ove previsti, i componenti del collegio dei revisori dei conti;
approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’Assemblea straordinaria delibera:

 - sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

- sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell’associazione;

- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione e il diritto di intervenire.

4) L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

     a) libro degli associati;

     b) registro dei volontari;

     c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere     trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

     d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

 

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 7 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 anni e può venire rieletto.
Il Consiglio ha i seguenti compiti:

fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
assumere il personale;
eleggere il presidente;
eleggere il vice presidente;
nominare il segretario;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
deliberare circa l’ammissione dei soci;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

4) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.

4) La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra gli associati.

     Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 1 volta all’anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

     L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.  

     Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

     Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

     - il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

     - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

     - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

     Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

     Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

 

 

ART. 8 – IL PRESIDENTE

Il presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del Consiglio, ed è eletto da quest'ultimo, nel suo seno, a maggioranza di voti.
I compiti principali del Presidente sono:

rappresentare l’associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
deliberare spese in nome e per conto dell’associazione al di fuori di quanto stabilito dall’assemblea e dal Consiglio direttivo;
deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’associazione.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

 

ART. 9 – IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente è eletto dal comitato e sostituisce il presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza, di impedimento o cessazione.

 

ART.10 – IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti;
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio;
è a capo del personale.

ART.11 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli aderenti ovvero, tra gli aderenti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto accordo, dal presidente della Corte d'appello, competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

 

ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti

 

 

ART. 13 – LE ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

Le Entrate dell’Associazione sono costituite da:

contributi dei soci;
contributi di privati;
contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni o lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

beni mobili e immobili;
donazioni, lasciti o successioni
eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

 

 

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale dell’ associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo presenta annualmente all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

 

 

ART. 15- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 16 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.
L’assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazione del Terzo Settore di cui all'art. 45, c. 1 del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il Liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale, a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

 

 

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l’assemblea ai sensi delle norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e delle leggi e dei regolamenti speciali in materia.